Quali sono le modifiche apportate alla disciplina delle Azioni Proprie dal “Decreto Bilanci”?

Quali sono le modifiche apportate alla disciplina delle Azioni Proprie dal “Decreto Bilanci”?

Il Dlg. 139/2015 ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale. In particolare, il co. 3 dell’art. 2357-ter c.c. (contenente la “disciplina delle proprie azioni”), ai sensi del quale “una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”, viene sostituito con il seguente “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Si prevede, quindi, che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. Parallelamente, viene modificato il precedente articolo 2424-bis c.c. (che reca disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale), con l’inserimento del co. 7, ai sensi del quale “le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter”. La modifica è stata indotta dall’art. 10 della direttiva 2013/34/UE, che, nel disciplinare gli schemi per la presentazione dello Stato patrimoniale, non consente l’iscrizione nell’attivo patrimoniale immobilizzato delle azioni proprie, mentre prevede una specifica voce ad esse destinata all’interno dell’attivo circolante. La relazione illustrativa ha, a tal proposito, sottolineato che il legislatore, allineando il trattamento contabile alla prassi internazionale, ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche delle azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società (e, quindi, rilevate nell’attivo circolante). Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, è stato modificato l’art. 2424 c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale):

  • Eliminando le specifiche voci nell’attivo dello Stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e C.III.5);
  • Eliminando la voce “A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio” ed inserendo la voce “A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

 

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