Green pass rafforzato, scatta l’obbligo per gli over 50 al lavoro: le nuove regole

Green pass rafforzato, scatta l’obbligo per gli over 50 al lavoro: le nuove regole

Arriva la stretta per i lavoratori over 50 non vaccinati. Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato sono soggetti all’obbligo vaccinale introdotto dal governo per decreto.  In particolare per accedere al luogo di lavoro la categoria è tenuta ad esibire il cosiddetto Green pass rafforzato. Si tratta  della certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi tenuti alla verifica del green pass rafforzato attraverso l'utilizzo dell'app Verifica C-19.

I rischi per chi viola le nuove regole - si stima che i lavoratori non immunizzati over 50 siano circa mezzo milione  - sono importanti. Da decreto del 7 gennaio, il lavoratore che comunica di essere privo di green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» fino a quando non presenta il green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (data in cui dovrebbe decadere l'obbligo vaccinale per gli over 50). Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».

Sanzioni ed esenzioni

Scattano anche sanzioni più dure rispetto agli attuali 100 euro per gli over 50 non vaccinati. La violazione, ovvero recarsi a lavoro senza Green pass rafforzato, è punita con una sanzione irrogata dal Prefetto che va da euro 600 a euro 1.500. Anche le aziende rischiano sanzioni: si va da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che dovrebbero controllare i certificati dei dipendenti ma non lo fanno. Nonostante la stretta sono previste delle esenzioni all'obbligo. L'obbligo di vaccinazione non sussiste infatti in caso di accertato pericolo per la salute «in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante». In questi casi eccezionali la vaccinazione può essere omessa o differita.

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